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Visualizzazione dei post da ottobre, 2013

Articolo dieci

AP L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. (*) (*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano aidelitti di genocidio.

Il giorno dell'ecatombe nel canale di Sicilia e i pianti di coccodrillo di una classe politica inetta

      Cinquecento esseri umani stipati in un barcone si dirigono verso le coste italiane. La maggior parte di loro sono somali ed eritrei che fuggono da guerre tribali trentennali. Perchè, occorre dirlo, bisogna smetterla con questa storiella che i migranti vengono a cercare una vita migliore, l'ottanta per cento dei migranti che arrivano via mare, scappano dai loro paesi per salvarsi la vita. Sarebbe cosa buona e giusta che i mezzi d'informazione spiegassero cosa succede in Eritrea o in Somalia o anche in Siria, al di là della linea rossa disegnata dal governo americano... Una volta entrati nel canale di Sicilia tre pescherecci li avvistano e malgrado quella povera gente invochi il loro aiuto questi fanno finta di niente. Certo, sono lì per lavorare, devono pescare, hanno le loro famiglie a cui badare, anche perché spesso, a quei pescherecci che lavorano in quel pezzo di Mediterraneo, capita, quando raccolgono le reti, di trovare corpi o pezzi di corpi impigliati